La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per l'omessa comunicazione della variazione di reddito del proprio nucleo familiare, rilevante ai fini del mantenimento del patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha stabilito che, in assenza di prove contrarie fornite dall'imputato, la composizione anagrafica del nucleo familiare è sufficiente a determinare il reddito complessivo. Inoltre, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché l'omissione ha creato un pericolo di danno per l'erario protrattosi per oltre due anni, violando il dovere di lealtà verso le istituzioni.
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