La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'Appello. Il motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 133 c.p., è stato respinto perché la valutazione sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in assenza di una motivazione arbitraria o manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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