Un uomo, a cui era stato concesso un indulto, si vede revocare il beneficio dopo una nuova condanna. Le sue vecchie pene detentive tornano così eseguibili. L'uomo chiede quindi l'applicazione pene sostitutive, previste da una recente riforma, sostenendo che la sua pena è diventata eseguibile dopo l'entrata in vigore della nuova legge. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Ha chiarito che i nuovi benefici si applicano solo ai processi non ancora conclusi con sentenza definitiva al momento della riforma. La data che conta è quella in cui la sentenza è diventata irrevocabile, non quella in cui la pena torna eseguibile. Di conseguenza, le vecchie condanne definitive non possono essere convertite.
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