Pene Sostitutive e Riforma Cartabia: la Cassazione definisce la “pendenza” del processo
L’introduzione delle nuove pene sostitutive da parte della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha rappresentato una svolta importante nel sistema sanzionatorio penale, ma ha anche sollevato complesse questioni sulla sua applicazione ai processi già in corso. Con la sentenza n. 18909 del 2024, la Corte di Cassazione interviene per chiarire un punto cruciale della disciplina transitoria: quando un procedimento può considerarsi “pendente” in Cassazione ai fini dell’applicazione delle nuove norme più favorevoli?
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in appello con sentenza del 18 ottobre 2022 (con motivazioni depositate il 4 gennaio 2023), presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile per due motivi principali:
- Il processo non era considerato “pendente in Cassazione” al momento dell’entrata in vigore della riforma, poiché la sentenza d’appello era già stata emessa.
- L’imputato aveva precedenti specifici che, secondo il giudice, avrebbero comunque ostacolato la concessione del beneficio.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge nell’interpretazione della disciplina transitoria.
Le Pene Sostitutive e l’Interpretazione della Norma Transitoria
Il cuore della questione giuridica risiede nell’articolo 95 del d.lgs. 150/2022. Questa norma transitoria consente al condannato, il cui procedimento sia “pendente innanzi la Corte di cassazione” all’entrata in vigore del decreto, di chiedere l’applicazione delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione.
Il ricorrente sosteneva che il giudice dell’esecuzione avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo e formale la nozione di “pendenza”. A suo avviso, un procedimento dovrebbe considerarsi pendente in Cassazione dal momento in cui viene emessa la sentenza d’appello, anche se non sono ancora decorsi i termini per l’impugnazione o se il ricorso non è stato materialmente presentato. Un’interpretazione diversa creerebbe un vuoto normativo irragionevole, escludendo dal beneficio proprio coloro che si trovano nella fase di passaggio tra un grado di giudizio e l’altro.
Il Principio del Favor Rei
La difesa ha inoltre invocato il principio generale del favor rei (applicazione della norma più favorevole all’imputato), sancito dall’art. 2, comma 4, del codice penale. Poiché le pene sostitutive hanno natura di pene a tutti gli effetti e la nuova disciplina è più vantaggiosa per il reo, essa dovrebbe trovare applicazione retroattiva nei processi non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. La decisione si fonda su un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina transitoria.
I giudici hanno richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza D’Amato, n. 47008/2009), emesso in materia di prescrizione, che aveva già affrontato il concetto di “pendenza” del processo in contesti di successione di leggi. In quella sede, si era stabilito che la pronuncia di una sentenza che chiude un grado di giudizio determina di per sé la pendenza nel grado successivo, per garantire continuità al procedimento ed evitare che l’applicazione di una norma dipenda da fattori casuali come la data di deposito di un atto.
La Corte ha esteso questo principio al caso in esame, affermando che l’intenzione del legislatore della Riforma Cartabia era quella di assicurare la più ampia applicazione possibile delle nuove e più favorevoli pene sostitutive, consentendo a tutti gli imputati con un giudizio in corso di “recuperare” una valutazione che non era stata possibile nei gradi di merito. Impedire l’accesso a questa possibilità solo per un fattore cronologico non imputabile al ricorrente (cioè il fatto che la sentenza d’appello sia stata emessa poco prima dell’entrata in vigore della riforma) sarebbe contrario alla ratio della norma.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, ai fini dell’art. 95, la pronuncia della sentenza d’appello determina di per sé la pendenza del giudizio in Cassazione. Pertanto, l’imputato aveva pieno diritto a presentare l’istanza al giudice dell’esecuzione.
Le Conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione chiara e garantista, che risolve un’importante incertezza applicativa della Riforma Cartabia. Il principio affermato è che la “pendenza” di un procedimento nel grado di giudizio successivo inizia con la conclusione del grado precedente. Questa continuità logica assicura che le norme più favorevoli, come quelle sulle pene sostitutive, possano essere applicate in tutti i procedimenti non ancora definiti da una sentenza irrevocabile, in piena aderenza al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.
Quando un processo si considera “pendente in Cassazione” ai fini della Riforma Cartabia?
Un processo si considera pendente in Cassazione non appena viene emessa la sentenza della Corte d’Appello, anche se i termini per impugnare non sono ancora decorsi o il ricorso non è stato formalmente depositato.
La disciplina delle nuove pene sostitutive si applica a chi è stato condannato in appello prima del 30 dicembre 2022?
Sì, si applica a condizione che la sentenza non fosse ancora divenuta irrevocabile a quella data. La pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del giudizio in cassazione, consentendo così di accedere alla disciplina transitoria più favorevole prevista dalla riforma.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione?
La Corte ha annullato la decisione perché il giudice aveva interpretato in modo errato e restrittivo la nozione di “pendenza del procedimento”, negando l’applicazione della norma transitoria sulle pene sostitutive sulla base di un criterio meramente cronologico, in contrasto con il principio del favor rei e con la finalità della riforma.