Un individuo ha impugnato un'ordinanza di custodia cautelare per partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che il suo ruolo fosse solo marginale ed episodico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'attività di confezionamento delle dosi, seppur apparentemente secondaria, costituiva un contributo stabile ed essenziale all'operatività del sodalizio. La Corte ha inoltre ribadito che, per l'associazione a delinquere, la presunzione di pericolosità sociale non viene meno con il solo passare del tempo, ma richiede la prova di una reale rescissione del vincolo criminale.
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