La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato in custodia cautelare per narcotraffico. La sentenza chiarisce importanti principi sull'utilizzabilità delle prove digitali estere, in particolare le chat criptate ottenute tramite Ordine Europeo di Indagine. La Corte ha stabilito che tali dati, già acquisiti da un'autorità estera, circolano come prove tra procedimenti e non richiedono il deposito degli atti autorizzativi originari. Inoltre, ha confermato che l'uso dell'IMSI catcher per identificare un'utenza è un'attività di polizia giudiziaria preparatoria e non un'intercettazione, non necessitando quindi di un decreto specifico.
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