Un cittadino si oppone al decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. Durante il giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. Il Giudice di Pace dispone la compensazione delle spese legali. Il cittadino, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ricorre in Cassazione contestando tale compensazione e pretendendo la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese. La Suprema Corte rigetta il ricorso. Stabilisce che, se la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato affronta un giudizio in cui è contrapposta a un'amministrazione statale, il giudice non deve regolare le spese né compensarle. Il difensore della parte ammessa deve infatti chiedere la liquidazione dei propri compensi direttamente al giudice con apposita istanza, escludendo ogni diritto del cittadino a dolersi della compensazione.
Continua »