Un professionista ha impugnato l'esclusione dall'elenco degli idonei per la nomina revisori dei conti in quiescenza di un Ente Regionale. L'amministrazione lo aveva escluso poiché risultava titolare di una pensione derivante da una precedente attività lavorativa, nonostante esercitasse ancora un'altra professione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la legittimità del divieto. La Suprema Corte ha chiarito che il termine quiescenza si riferisce a qualsiasi trattamento pensionistico senza distinzioni. Inoltre, la regola sull'incompatibilità per tali ruoli pubblici non viola le norme europee sulla discriminazione lavorativa, poiché mira a garantire imparzialità, indipendenza e buon andamento della pubblica amministrazione.
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