La Contribuente ha contestato una cartella di pagamento per ICI del 2006, eccependo vizi nella notifica cartella di pagamento e nella sottoscrizione del ruolo. In primo grado aveva vinto, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, condannandola anche alle spese. La Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla notifica e alla sottoscrizione del ruolo, ritenendo che la notifica, pur con possibili vizi, avesse raggiunto il suo scopo. Ha invece accolto il motivo riguardante le spese processuali, annullando la condanna a pagare le spese al Comune, che non aveva impugnato la sentenza di primo grado. Le spese di Cassazione sono state compensate.
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