La società commerciale riceveva un'ordinanza-ingiunzione dal Comune per aver venduto cibi e bevande su un'area privata mediante una struttura fissa, violando i limiti della propria licenza. L'esercente contestava la sanzione sostenendo di svolgere commercio in forma ambulante con un manufatto rimovibile e invocava una precedente sentenza favorevole. I giudici di merito confermavano la sanzione, rilevando l'inamovibilità del chiosco privo di ruote, ma liquidavano forfettariamente le spese di lite al Comune, difeso da un funzionario interno privo di nota spese. La Corte di Cassazione ha confermato l'illiceità dell'attività commerciale fissa priva di titolo. La Suprema Corte ha però annullato la condanna alle spese legali, stabilendo che la Pubblica Amministrazione rappresentata da un funzionario non può ottenere rimborsi forfettari d'ufficio senza una specifica richiesta documentata.
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