Nullità fideiussione antitrust: i limiti della prova
Il tema della nullità fideiussione antitrust continua a essere al centro di numerosi contenziosi bancari. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha affrontato il caso di alcuni garanti che chiedevano la dichiarazione di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., contenute in contratti di garanzia stipulati tra il 2011 e il 2018.
Il contesto della nullità fideiussione antitrust
I garanti sostenevano che tali clausole fossero nulle poiché conformi allo schema uniforme predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), già sanzionato dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione della normativa antitrust. Secondo la tesi degli appellanti, la semplice uniformità dei contratti rispetto a quel modello sarebbe stata sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa illecita a monte tra gli istituti di credito.
L’onere della prova e la nullità fideiussione antitrust
La Corte d’Appello ha tuttavia chiarito che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 ha un valore di prova privilegiata solo per le fideiussioni stipulate nel periodo coperto dall’indagine dell’autorità. Per i contratti sottoscritti molti anni dopo, come nel caso in esame, non opera alcuna presunzione automatica. Gli attori avrebbero dovuto fornire prove concrete della persistenza di un accordo tra banche volto a restringere la concorrenza nel periodo di riferimento.
le motivazioni
I giudici hanno fondato la decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, hanno rilevato l’inammissibilità delle istanze istruttorie (testimoni e interrogatorio formale) poiché presentate tardivamente nel giudizio di primo grado. Senza tali prove, l’allegazione di una prassi diffusa non è stata ritenuta sufficiente per dimostrare un’intesa restrittiva attuale. In secondo luogo, la Corte ha osservato che la diffusione di clausole simili può essere ricondotta al cosiddetto ‘parallelismo dei comportamenti’, ovvero a una scelta autonoma e lecita di ogni singola banca per ridurre i rischi di credito e allinearsi alle prassi di mercato, piuttosto che a un cartello illecito.
le conclusioni
La sentenza si conclude con il rigetto integrale dell’appello e la conferma della decisione di primo grado. La Corte ha ribadito che la nullità parziale del contratto non può essere dichiarata in assenza di una prova rigorosa dell’esistenza dell’intesa illecita al momento della firma della garanzia. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sottolineando l’importanza di una corretta e tempestiva strategia difensiva nelle cause relative alla garanzia bancaria.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 prova sempre la nullità della fideiussione?
No, tale provvedimento costituisce prova privilegiata solo per le garanzie stipulate nel periodo analizzato dall’autorità, mentre per i contratti successivi è necessario provare che l’intesa illecita fosse ancora esistente.
Cosa succede se i testimoni per provare l’intesa antitrust vengono chiesti in ritardo?
Le richieste di prova formulate oltre i termini previsti dal codice di procedura civile sono inammissibili e il giudice non potrà tenerne conto per la decisione del caso.
L’uso di clausole uniformi da parte di più banche è sempre segno di un accordo illecito?
Non necessariamente, poiché l’uniformità può derivare da un lecito parallelismo dei comportamenti volto ad attenuare il rischio creditizio e non da una reale intesa volta a restringere la concorrenza.