Un comune ha tentato di recuperare oneri di urbanizzazione dai nuovi proprietari di un immobile costruito in un piano di edilizia convenzionata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8635/2024, ha stabilito che l'obbligazione propter rem per tali costi non si trasferisce automaticamente. È necessario che la convenzione originaria, trascritta nei registri immobiliari, preveda esplicitamente che l'obbligo gravi anche sui successivi acquirenti. In assenza di tale clausola o di un accollo del debito nell'atto di acquisto, i nuovi proprietari non sono tenuti al pagamento.
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