Una società proprietaria di un parco eolico ha contestato la rettifica della rendita catastale operata dall'Agenzia delle Entrate, che includeva nel calcolo anche il valore delle torri di sostegno degli aerogeneratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che le torri eoliche non devono essere conteggiate per determinare la rendita catastale. Questi elementi, infatti, non sono semplici costruzioni passive, ma componenti essenziali e attive del processo di produzione dell'energia, in quanto contrastano la forza del vento per far funzionare i generatori. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per ricalcolare la corretta rendita catastale escludendo il valore delle torri.
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