Una fondazione culturale si opponeva a una declaratoria di nullità di un licenziamento. La Corte d'Appello dichiarava l'atto inammissibile per un difetto di procura, senza concedere un termine per la correzione. La Corte di Cassazione ha cassato tale decisione, stabilendo che, in caso di difetto di procura sanabile (nullità e non inesistenza), il giudice ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di assegnare alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, con efficacia retroattiva (ex tunc).
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