Un ente pubblico contestava il pagamento di contributi consortili, sostenendo la mancanza di un beneficio diretto e specifico alle proprie infrastrutture. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, l'ente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il procedimento, ha aderito a una definizione agevolata dei carichi pendenti e ha rinunciato al ricorso. La controparte ha accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza entrare nel merito della debenza dei contributi consortili, e ha compensato le spese legali.
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