La Corte di Cassazione chiarisce che l'opposizione all'esecuzione per un credito tributario, basata su una prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Con l'ordinanza n. 1925/2024, la Corte ha respinto il ricorso di un ente di riscossione, correggendo la motivazione della decisione di secondo grado. Sebbene l'appello dell'ente fosse formalmente ammissibile per aver sollevato una questione di giurisdizione, nel merito era infondato, poiché la competenza del giudice ordinario era correttamente stabilita.
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