Un cittadino ha impugnato il divieto di accedere a un supermercato senza mascherina durante l'emergenza sanitaria, sostenendo che le norme anti-Covid imponessero una tutela governativa illegittima. Dopo una prima pronuncia di inammissibilità, il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione firmando l'atto personalmente, senza l'assistenza di un legale abilitato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito il principio della difesa tecnica obbligatoria nei giudizi di legittimità: davanti alla Suprema Corte è indispensabile la firma di un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Il cittadino non può difendersi da solo, pena l'improcedibilità del ricorso e la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
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