Un'impresa impugnava un avviso di accertamento per la tassa rifiuti (TARSU), sostenendo di effettuare la produzione di rifiuti speciali non soggetti a tassazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo due principi fondamentali. Primo, spetta al contribuente l'onere della prova di produrre esclusivamente rifiuti speciali per beneficiare dell'esenzione. Secondo, nel contenzioso tributario, il dirigente dell'ufficio tributi ha il potere di rappresentare in giudizio il Comune, anche in appello. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze basate su un presunto precedente accordo, in quanto questioni nuove non sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
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