Un Comune e un Automobile Club stipulano un accordo per la gestione dei parcheggi, includendo una clausola compromissoria per risolvere eventuali liti tramite arbitrato. Gli arbitri condannano il Comune al pagamento. Il Comune impugna il lodo, e la Corte d'Appello lo annulla, ritenendo la clausola compromissoria nulla per violazione di una norma che vietava tali patti alle pubbliche amministrazioni (Art. 3, comma 19, L. 244/2007). L'Automobile Club ricorre in Cassazione. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, accoglie il ricorso, affermando che la norma invocata dalla Corte d'Appello non era mai entrata in vigore. La sentenza viene cassata e rinviata per un nuovo esame.
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