Una società costruttrice contesta la validità di un procedimento arbitrale sostenendo la nullità della clausola compromissoria, in quanto non specificamente approvata per iscritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo della doppia firma per la clausola compromissoria vale solo per i contratti standard (per adesione), destinati a una serie indefinita di rapporti. Non si applica, invece, ai contratti frutto di trattative individuali tra le parti per un singolo e specifico affare. Di conseguenza, l'arbitrato è stato ritenuto valido e la società costruttrice ha perso la causa, venendo condannata al pagamento delle somme dovute e delle spese legali.
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