Un individuo condannato con patteggiamento per reati di droga, impugna la sentenza per erronea qualificazione giuridica del reato continuato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile. La Corte chiarisce che, ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., l'impugnazione per tale motivo è consentita solo se la qualificazione è 'palesemente eccentrica' rispetto all'imputazione, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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