Un imputato, condannato con patteggiamento a cinque anni per reati di droga, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati a vizi di volontà, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica ed illegalità della pena. Le critiche sulla motivazione non rientrano tra queste ipotesi.
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