La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per narcotraffico. La sentenza conferma che vizi formali nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, come l'omissione del nome del traduttore, non le rendono inutilizzabili. Viene inoltre ribadito che la cosiddetta 'droga parlata', se supportata da altri elementi investigativi, costituisce prova sufficiente, e che il ruolo di fornitore internazionale esclude la possibilità di qualificare il reato come di lieve entità.
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