La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due cittadini stranieri contro la misura di sicurezza dell'espulsione, disposta a seguito di un patteggiamento per un reato lieve in materia di stupefacenti. La Corte ha confermato che la valutazione della pericolosità sociale, necessaria per l'espulsione dello straniero, era stata adeguatamente motivata dal giudice di merito sulla base della biografia penale e delle modalità del reato. Inoltre, ha ribadito che la norma speciale sull'espulsione per reati di droga (art. 86 T.U. Stupefacenti) prevale sulla disciplina generale (art. 235 c.p.), non richiedendo una pena minima per la sua applicazione.
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