La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di spaccio di lieve entità a carico di un uomo, sorpreso a cedere dosi di cocaina. La difesa contestava l'attendibilità delle testimonianze degli acquirenti e la ricostruzione dei fatti operata dalle forze dell'ordine. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, in presenza di una doppia conforme (le sentenze di primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove), la motivazione dei giudici di merito è insindacabile se priva di illogicità. Le dichiarazioni dei testimoni, non conoscenti tra loro e fermati in tempi diversi, e i riscontri oggettivi della polizia blindano la colpevolezza dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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