La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per spaccio di stupefacenti, che lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato le attenuanti a causa della notevole gravità della condotta, evidenziata dall'ingente quantitativo di droga e dall'organizzazione strutturata dell'attività di vendita. La sentenza ribadisce che le attenuanti non sono un'elargizione automatica, ma devono basarsi su elementi concreti e positivi, potendo essere escluse anche in presenza di un solo indice negativo prevalente.
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