Il Lavoratore, impiegato come addetto alle vendite, veniva licenziato in tronco dal Datore di Lavoro con l'accusa di appropriazione indebita, senza alcuna preventiva contestazione scritta. La Corte d'Appello dichiarava l'illegittimità del recesso per violazione delle garanzie procedurali, condannando la titolare alla riassunzione o indennità e al pagamento di oltre 32.000 euro per differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Datore di Lavoro, confermando che il licenziamento disciplinare, anche se intimato per giusta causa per grave lesione del rapporto fiduciario, richiede sempre la preventiva contestazione scritta dell'addebito per garantire il diritto di difesa del lavoratore. Il Datore di Lavoro perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.
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