Un acquirente cita in giudizio il fornitore per vizi del prodotto nel Tribunale della propria città. Il fornitore si oppone, sostenendo la competenza del Tribunale indicato nel contratto tramite una clausola di foro esclusivo. L'acquirente riteneva la clausola invalida perché troppo generica e non specificamente approvata. La Corte di Cassazione ha dato ragione al fornitore, rigettando il ricorso. Ha stabilito che per la validità della clausola di foro esclusivo è sufficiente una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà delle parti, come l'uso del termine 'esclusivo', senza bisogno di formule sacramentali. Tale clausola si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto, incluse le azioni di garanzia per vizi, confermando la competenza del Tribunale scelto dalle parti.
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