La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1091/2025, ha rigettato il ricorso di un soggetto contro un decreto di confisca di prevenzione. Il caso verteva sulla controversa applicabilità delle norme sull'inammissibilità dell'appello (ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.) ai procedimenti di prevenzione. La Corte ha confermato l'applicabilità della norma, risolvendo un contrasto giurisprudenziale. Ha inoltre chiarito che la successiva abrogazione della stessa norma non incide sui ricorsi proposti prima della modifica legislativa, in base al principio 'tempus regit actum'. La decisione consolida quindi un importante orientamento sull'inammissibilità appello prevenzione.
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