Un individuo, condannato per associazione di tipo mafioso, ha contestato l'applicazione della libertà vigilata, sostenendo la cessazione della propria pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la valutazione della pericolosità sociale deve basarsi su un'analisi complessiva che include la gravità dei reati, la condotta post-carceraria, l'assenza di un'attività lavorativa e la mancanza di una revisione critica del proprio passato criminale. La recente scarcerazione giustifica un periodo di osservazione tramite la misura di sicurezza.
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