Un proprietario di un immobile in degrado è stato condannato per non aver eseguito lavori di messa in sicurezza, nonostante un'ordinanza comunale. La Cassazione ha annullato la condanna. Ha stabilito che per il reato di omessa esecuzione di lavori su un edificio pericolante (Art. 677, comma 3, c.p.), non basta l'ordinanza o lo stato di degrado. È necessario dimostrare un pericolo concreto da immobile pericolante per l'incolumità delle persone. Nel caso specifico, non era stato provato un rischio reale di crollo o danno a terzi, e l'immobile era disabitato. Il fatto non sussiste.
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