Un comproprietario, condannato in primo grado al pagamento di un'ammenda per l'omissione di lavori su un immobile a rischio crollo, presenta ricorso in Cassazione. La Corte d'Appello, tuttavia, tratta erroneamente il caso come un appello ordinario. La Cassazione annulla la sentenza d'appello per incompetenza funzionale, chiarendo che l'unica impugnazione ammissibile contro sentenze con la sola pena dell'ammenda è il ricorso diretto in Cassazione. Annulla anche la sentenza di primo grado per carenza di motivazione sulla responsabilità effettiva del soggetto.
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