La Corte di Cassazione ha escluso l'accesso alla messa alla prova per omicidio stradale quando la pena edittale supera i limiti di legge. Un giudice di merito aveva ammesso un imputato al beneficio, valorizzando una circostanza attenuante. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore, ha annullato la decisione, ribadendo che la valutazione di ammissibilità si fonda esclusivamente sulla pena massima prevista per la fattispecie base, senza considerare le circostanze del caso concreto. Pertanto, la messa alla prova per omicidio stradale base è preclusa.
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