Un individuo, condannato per stalking e violenza sessuale, si è visto estinguere il reato di stalking in seguito a remissione di querela. La Corte d'Appello, nel ricalcolare la pena per la sola violenza sessuale, ha irrogato una sanzione inferiore al minimo di legge, nel tentativo di rispettare il divieto di peggioramento della pena in appello (reformatio in peius). La Cassazione ha rigettato il successivo ricorso dell'imputato, che chiedeva un'ulteriore riduzione, definendo la sanzione già applicata come "pena illegale" in quanto al di sotto del minimo edittale. La Corte ha stabilito che, pur in presenza del divieto di reformatio in peius, la pena non può mai scendere sotto la soglia minima prevista dalla legge per quel reato.
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