Una società aveva concesso un'ipoteca a garanzia di un mutuo erogato a un'altra società dello stesso gruppo. A seguito del fallimento della società garante, il curatore ha agito con l'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace l'ipoteca. La Corte di Cassazione, riformando le decisioni precedenti, ha stabilito che l'esclusione dalla revocabilità, prevista dalla legge fallimentare per le garanzie concesse in esecuzione di un piano di risanamento, si applica non solo alla revocatoria fallimentare ma anche a quella ordinaria. La decisione si fonda sulla necessità di non vanificare la finalità della norma, che è quella di incentivare i piani di salvataggio aziendale.
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