La Corte di Cassazione affronta un caso di revocatoria di un mutuo ipotecario concesso da una banca per estinguere un debito preesistente e chirografario. L'operazione, pur non essendo una simulazione, viene ritenuta lesiva della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum). La Corte stabilisce che, sebbene l'ipoteca possa essere revocata, il credito della banca non viene cancellato, ma può essere ammesso al passivo fallimentare come chirografario, ovvero senza alcuna prelazione. La decisione chiarisce i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare, focalizzandosi sulla necessità di provare la preesistenza dei crediti degli altri creditori al momento dell'atto pregiudizievole.
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