Il Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza del condannato che contestava la revoca della sospensione della pena, ritenendo valida la notifica dell'ordine di esecuzione effettuata al suo difensore d'ufficio. Il condannato, espulso in Tunisia e dichiarato irreperibile, sosteneva che l'autorità dovesse cercarlo all'estero o rinnovare la notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore d'ufficio è pienamente valida. Inoltre, lo stato di irreperibilità esclude l'obbligo di rinnovare la notifica, e l'autorità giudiziaria non è tenuta a compiere ricerche esplorative all'estero in mancanza di un domicilio preciso registrato agli atti. Il condannato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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