Un condannato, arrestato all'estero dopo un periodo di irreperibilità, si è visto negare la sospensione dell'esecuzione della pena. Il tribunale di merito aveva equiparato la sua condizione a una "latitanza sostanziale". La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, sottolineando la netta distinzione giuridica tra lo stato di latitanza, che richiede una sottrazione volontaria alla cattura, e la semplice irreperibilità, che è una condizione di fatto. Senza una formale dichiarazione di latitanza, la sospensione non può essere negata su tale base.
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