La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12681/2024, ha stabilito che per calcolare l'incentivo per il collaudo di opere pubbliche, si deve applicare la normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico e non quella successiva. Nel caso esaminato, una società pubblica aveva contestato il compenso richiesto da un professionista, sostenendo l'applicazione di un nuovo regolamento. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la prevalenza della volontà contrattuale iniziale. Inoltre, è stata respinta l'eccezione di compensazione sollevata dalla società per un presunto danno all'immagine derivante da una sentenza di patteggiamento del professionista, poiché la presunzione legale di danno non opera nel giudizio civile ordinario ma solo dinanzi alla Corte dei Conti.
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