Un condannato ha richiesto ai giudici di rideterminare la propria pena complessiva, invocando la violazione del divieto di bis in idem per alcune condanne registrate nel proprio casellario giudiziale. La Corte di Appello ha respinto l'istanza ritenendo insussistente la duplicazione dei giudizi. L'interessato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile a causa della genericità delle censure, le quali si limitavano a riproporre argomenti già ampiamente superati nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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