Un agente commerciale non versava alla propria agenzia datrice di lavoro le somme riscosse dai clienti, commettendo plurimi episodi di appropriazione indebita legati dal medesimo disegno criminoso. In secondo grado i giudici dichiaravano la prescrizione per le condotte più risalenti, ma mantenevano inalterata la sanzione complessiva calcolata nel primo processo. L'imputato ha impugnato la decisione contestando la validità della querela e l'assenza di sgravi sanzionatori. La Corte di Cassazione ha stabilito la piena validità della querela sporta dal datore di lavoro, in quanto soggetto direttamente danneggiato. Tuttavia, l'estinzione di alcuni episodi criminosi per decorso del tempo impone un proporzionale taglio della sanzione globale. I Supremi Giudici hanno confermato la colpevolezza per i fatti non prescritti, ordinando un nuovo giudizio d'appello per ridurre la pena.
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