Un automobilista, accusato di truffa assicurativa, viene assolto in primo grado perché il fatto non sussiste. La compagnia assicurativa, costituita come parte civile, impugna la decisione ai soli fini civili. La Corte d'appello ribalta la sentenza, condannando l'uomo al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici chiariscono che l'assoluzione penale definitiva non impedisce al giudice dell'appello civile di accertare autonomamente la responsabilità risarcitoria. Per farlo, il giudice può valutare le prove con i criteri meno rigidi del diritto civile, basati sulla preponderanza dell'evidenza, e deve rinnovare d'ufficio l'audizione dei testimoni decisivi.
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