Un avvocato, originariamente accusato di frode assicurativa, è stato condannato per il reato di falsa autenticazione firma su una procura alle liti. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo che non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto è il medesimo. Inoltre, ha stabilito che la responsabilità penale sussiste anche a titolo di dolo eventuale, desumibile da indizi come l'assenza di rapporto professionale con il cliente e l'aver autenticato la sottoscrizione in assenza del firmatario. Nonostante la prescrizione del reato, sono state confermate le statuizioni civili a favore della compagnia assicurativa.
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