Un individuo ha simulato un incidente stradale per ottenere un risarcimento da una compagnia assicurativa. Ha presentato documenti falsi, inclusa una falsa constatazione amichevole e certificati medici contraffatti. La Corte d'Appello ha confermato la sua condanna per frode assicurativa (Art. 642 c.p.). L'imputato ha sostenuto che il reato richiedesse un contratto assicurativo diretto con lui, configurandosi come "reato proprio". La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la frode assicurativa è un reato comune, non proprio, e può essere commesso da chiunque, anche senza un legame contrattuale diretto con l'assicuratore, purché l'azione fraudolenta miri a ledere il patrimonio della compagnia.
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