Un individuo è stato condannato per frode assicurativa e simulazione di reato. Ha impugnato la sentenza, sostenendo l'inutilizzabilità della prova. Questa prova era stata ottenuta da un'agenzia investigativa privata all'estero, senza seguire le procedure di rogatoria internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che i documenti acquisiti autonomamente da una parte civile all'estero, direttamente da autorità competenti, sono utilizzabili anche senza rogatoria. La questione sulla proprietà del bene, non sollevata in appello, è divenuta giudicato. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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