Un promissario acquirente stipula un contratto preliminare per un immobile e versa acconti al costruttore. Il venditore non completa i lavori. L'acquirente invia una diffida ad adempiere e ottiene un decreto ingiuntivo per la restituzione del denaro. In seguito, l'acquirente denuncia la controparte per truffa a causa di una falsa polizza fideiussoria e si costituisce parte civile. Il giudice civile blocca la causa di restituzione in attesa dell'esito penale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente ed esclude la sospensione del processo civile. Il principio di autonomia processuale impone la continuazione della lite contrattuale civile, poiché il recupero degli acconti non dipende normativamente dall'accertamento del reato penale.
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