La Corte di Cassazione ha chiarito importanti principi sul compenso spettante al legale in caso di recesso avvocato e sulla prova del danno da diffamazione. A seguito del recesso del professionista, il compenso non può basarsi su un accordo forfettario per l'intera causa, ma va liquidato secondo criteri gerarchici (accordo per singole fasi, tariffe, usi). Inoltre, la Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale alla reputazione non è presunto ('in re ipsa'), ma deve essere specificamente allegato e provato dalla presunta vittima. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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