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Art. 640 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

6 provvedimenti

Altri anni per Art. 640 Codice Penale

Licenziamento disciplinare valido per titolo falso dopo anni
Una docente ha impugnato il licenziamento disciplinare inflitto dal Ministero per aver presentato, nel 2013, un attestato falso relativo a un corso di specializzazione sul sostegno. La lavoratrice sosteneva la tardività dell'azione sanzionatoria, collocando l'inizio dei termini nel 2013, momento della scoperta materiale del falso. L'Amministrazione ha avviato il procedimento solo nel 2018, dopo aver ricevuto la sentenza penale di condanna per truffa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che il termine per contestare l'addebito decorre solo quando il datore di lavoro ottiene la piena conoscenza sia dei fatti oggettivi, sia della colpevolezza e della volontarietà della condotta fraudolenta.
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Licenziamento per giusta causa: legittimo anche dopo tre anni
Un dipendente comunale, con mansioni di operaio, è stato licenziato per aver scambiato ripetutamente il cartellino marcatempo con i colleghi. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l'amministrazione avesse contestato l'addebito in ritardo rispetto alla conoscenza dei fatti da parte della polizia municipale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il termine per avviare il procedimento disciplinare decorre solo da quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione precisa e circostanziata, coincidente in questo caso con la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini penali. Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto pienamente tempestivo e proporzionato alla gravità della truffa commessa ai danni dell'ente pubblico.
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Procedimento disciplinare: quando inizia il termine?
Un pediatra convenzionato ha impugnato il licenziamento disciplinare, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato avviato tardivamente. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il termine per la contestazione decorre solo dal momento in cui l'ente ha una conoscenza completa e sufficientemente dettagliata dei fatti, e non dalla mera conoscibilità. L'accertamento di tale momento è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché la decisione d'appello si fondava su più ragioni autonome, non tutte validamente contestate dal ricorrente.
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Falsa attestazione presenza: licenziamento legittimo
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di due dipendenti pubblici per falsa attestazione della presenza. La Corte ha ritenuto provato che un collega timbrasse il badge per loro, configurando una grave violazione del rapporto di fiducia che giustifica la massima sanzione espulsiva, respingendo le censure sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla proporzionalità della sanzione.
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Giudicato penale: annullato il licenziamento
Un dipendente pubblico, licenziato per presunte assenze ingiustificate, ha ottenuto l'annullamento della sanzione. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'assoluzione definitiva nel processo penale con la formula "perché il fatto non sussiste" è un giudicato penale vincolante per il giudice del lavoro, che deve conformarsi a tale decisione. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
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Licenziamento giusta causa per reati extralavorativi
Un dipendente di un'azienda di servizi pubblici è stato licenziato per giusta causa a seguito di una condanna penale definitiva per reati di truffa e falso. Tali reati erano stati commessi prima della sua assunzione a tempo indeterminato, ma la condanna è divenuta irrevocabile durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, stabilendo che anche una condotta extralavorativa pregressa può irrimediabilmente compromettere il vincolo fiduciario, specialmente quando il lavoratore svolge mansioni che richiedono un elevato grado di affidabilità, come quelle di un portalettere.
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