Un cittadino, sottoposto a sorveglianza speciale per precedenti legami con la criminalità organizzata, ha richiesto la revoca della misura di prevenzione. A seguito del rigetto della richiesta da parte della Corte di Appello, l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'esistenza di errori nei presupposti di fatto e una motivazione solo apparente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in materia di misura di prevenzione, la Cassazione può rilevare solo la totale assenza o apparenza della motivazione e non semplici imprecisioni marginali. Inoltre, l'attualità della pericolosità sociale è stata legittimamente desunta dalle frequentazioni con pregiudicati e dal ripristino di attività lavorative usate in passato come copertura, senza che sia stato dimostrato un effettivo ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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