Due persone, un Uomo e una Donna, sono state condannate per reati di sostituzione di persona, truffa e ricettazione. Hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando la validità della notifica dell'atto di appello, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, confermando che la notifica all'avvocato, in caso di patrocinio a spese dello Stato, è valida. Ha inoltre ribadito che le questioni non sollevate correttamente nei gradi precedenti non possono essere riproposte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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